Art. 3.

      1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è aggiunta la seguente:

          «l-bis) tre rappresentanti di associazioni o di società scientifiche specializzate sulle problematiche relative al consumo di bevande alcoliche, sui rischi e sui danni correlati a tale consumo e sulle politiche di prevenzione, che diano documentate garanzie di indipendenza e autonomia dalle imprese produttrici di bevande alcoliche e superalcoliche».

      2. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è aggiunta la seguente:

          «d-bis) collabora con la Consulta nazionale degli esperti della tossicodipendenza per la definizione di una strategia integrata di interventi per la tutela della salute pubblica, sia di tipo sanitario sia di tipo sociale».